Art. 897 c.o.m.
Docenza universitaria
E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva