Art. 902 c.o.m.Stato di prigionia o di disperso

L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) e' disposta di diritto. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:

  • a)compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio;
  • b)e' computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art902 · fonte su Normattiva