Art. 902 c.o.m. — Stato di prigionia o di disperso
L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) e' disposta di diritto. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
- a)compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio;
- b)e' computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva