Art. 903 c.o.m. — Elezioni in cariche politiche
I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa in questione e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva