Art. 68 — Aspettativa per mandato parlamentare (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 9 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva