Art. 906 c.o.m.
Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli
Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata ((e per il Corpo unico della Sanita' militare)) dal presente codice. Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata ((e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare)) non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado. 138 Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva