Art. 912 c.o.m. — Durata dell'aspettativa
I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.
Testo vigente dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva