Art. 913-bis c.o.m.
Distacco sindacale
Il distacco sindacale e' disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6. Il periodo in cui il militare e' collocato in distacco sindacale:
- a)e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- b)da' diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
- c)non e' valido ai fini della maturazione della licenza. ((Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa)).
Testo vigente dal 14 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva