Art. 927-bis c.o.m.
Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare
((I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:))
- a)((65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;))
- b)((63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;))
- c)((61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva