Art. 929 c.o.m.
Infermita'
Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
- a)e' divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
- b)non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
- c)e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo ((o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis))).
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva