Art. 93 c.o.m.
Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate
In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalita' previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva