Art. 941 c.o.m. — Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata
In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione puo' rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:
- a)per speciali esigenze di impiego;
- b)per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
- c)per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;
- d)per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva