Art. 944 c.o.m.
Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento
Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano ((e della Marina militare)) che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva