Art. 95 c.o.m. — Bande musicali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016. Leggi il testo vigente →
Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
- a)del Comando ((per il territorio)), quella dell'Esercito italiano;
- b)del Comando ((marittimo Capitale)), quella della Marina militare;
- c)del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
- d)del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da:
- a)lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
- b)lo Stato maggiore della Marina militare;
- c)lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
- d)il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. 6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva