Art. 954 c.o.m. — Rafferme dei volontari
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I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva