Art. 965-bis c.o.m. — Ammissione a dottorato di ricerca
Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva