Art. 911 c.o.m. — Dottorato di ricerca
Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa ((, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,)) e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva