Art. 972 c.o.m. — Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
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La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva