Art. 973 c.o.m. — Personale dell'Arma dei carabinieri
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La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 13 settembre 2016 · versione 0 su Normattiva