Art. 975 c.o.m. — Ufficiali
((Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente gia' in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.)) Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.
Testo vigente dal 12 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 125 su Normattiva