Art. 979 c.o.m.

Impiego dei marescialli ((e dei vice brigadieri)) dei carabinieri I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione ((e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776)) sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art979 · fonte su Normattiva