Art. 979 c.o.m.
Impiego dei marescialli ((e dei vice brigadieri)) dei carabinieri I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione ((e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776)) sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva