Art. 980 c.o.m. — Trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza
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[1]I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza sono disciplinati dall'articolo 1480.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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