Art. 991 c.o.m. — Mantenimento dell'assistenza sanitaria
Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva