Art. 2111 c.c.
Servizio militare
[1]La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
[2]In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva