Art. 997 c.o.m.
Obblighi
L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
- a)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
- b)frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
- c)rispondere alle chiamate di controllo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva