Art. 998 c.o.m.
Limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace
I limiti di eta' fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
- a)Esercito italiano:
- 1)primo maresciallo: 50 anni;
- 2)maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
- 3)appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
- b)Marina militare:
- 1)appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
- 2)appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
- c)Aeronautica militare:
- 1)appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'articolo 1003;
- 2)appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
- 3)appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
- d)Arma dei carabinieri:
- 1)maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
- 2)maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
- 3)appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva