sezione II — PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- Art. 844 — Generali di corpo d'armata
- Art. 845 — Generali di divisione, di brigata e colonnelli
- Art. 846 — Ufficiali sino al grado di tenente colonnello
- Art. 847 — Ufficiali del ruolo tecnico
- Art. 848 — Appartenenti al ruolo degli ispettori
- Art. 849 — Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
- Art. 850 — Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri