capo II — LIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITA'
- Art. 333 — Autorizzazioni dell'autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
- Art. 334 — Parere dell'autorità militare per talune opere e lavori
- Art. 335 — Alienazioni di immobili nelle zone dichiarate di importanza militare dal Ministro della difesa