Art. 333 c.o.m. — Autorizzazioni dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole
Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita' dei piani stessi. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e' sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa. Sono comuni militarmente importanti:
- a)provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
- b)provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;
- c)provincia di Trieste: Trieste. Sono comuni costieri militarmente importanti:
- a)provincia di Venezia: Venezia;
- b)provincia di Ancona: Ancona;
- c)provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia;
- d)provincia di Livorno: Portoferraio;
- e)provincia di Latina: Gaeta;
- f)provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
- g)provincia di Taranto: Taranto;
- h)provincia di Brindisi: Brindisi;
- i)provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
- l)provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
- m)provincia di Messina: Messina;
- n)provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
- o)provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;
- p)provincia di Cagliari: Cagliari;
- q)provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara). L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:
- a)da San Remo ad Alassio;
- b)da Punta Mesco alla foce del Magra;
- c)da Sperlonga a Gaeta;
- d)da Capo Miseno a Punta Campanella;
- e)da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
- f)da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
- g)da Punta Penne a Punta della Contessa;
- h)da Numana a Falconara;
- i)da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
- l)da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
- m)da Capo Ferro a Capo Testa;
- n)da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
- o)isole Palmaria e Tino;
- p)arcipelago Toscano;
- q)isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
- r)isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
- s)isole Tavolara e Asinara;
- t)arcipelago de La Maddalena.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva