Art. 102 c.c.i.i. — Finanziamenti prededucibili dei soci
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In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
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