Art. 103 c.c.i.i.
Scritture contabili
Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva