Art. 106 c.c.i.i.
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che ((provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2)), dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano (( anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d))) ((, o)) il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88. All'esito del procedimento, ((il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,)) su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
Testo vigente dal 15 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva