Art. 111 c.c.i.i.Mancata approvazione del concordato

Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce ((...)) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 ((, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art111 · fonte su Normattiva