Art. 111 c.c.i.i. — Mancata approvazione del concordato
Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce ((...)) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 ((, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2)).
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva