Art. 117 c.c.i.i. — Effetti del concordato per i creditori
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva