Art. 248 c.c.i.i. — Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva