Art. 120 c.c.i.i. — Annullamento del concordato
Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa altra azione di nullita'. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva