Art. 145 c.c.i.i.
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva