Art. 155 c.c.i.i.Compensazione

I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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