Art. 159 c.c.i.i.Rendita perpetua e rendita vitalizia

Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art159 · fonte su Normattiva