Art. 194 c.c.i.i. — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Devono essere consegnati al curatore:
- a)il denaro contante;
- b)le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
- c)le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva