Art. 76 — Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna e' redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva