Art. 76Consegna al perito di documenti o di altri oggetti

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna e' redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art76 · fonte su Normattiva