Art. 199 c.c.i.i. — Fascicolo della procedura
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Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.17 I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
17Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che "L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 25 febbraio 2023 al 28 settembre 2024 · versione 3 su Normattiva