Art. 202 c.c.i.i.
Effetti della domanda
La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva