Art. 218 c.c.i.i.
Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva