Art. 226 c.c.i.i.
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva