Art. 254 c.c.i.i. — Doveri degli amministratori e dei liquidatori
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Gli amministratori e i liquidatori della societa' in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024 · versione 0 su Normattiva