Art. 255 c.c.i.i.

Azioni di responsabilita' Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:

  • a)l'azione sociale di responsabilita';
  • b)l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
  • c)l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
  • d)l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
  • e)tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. (( Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. ))

Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art255 · fonte su Normattiva