Art. 255 c.c.i.i.
Azioni di responsabilita' Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:
- a)l'azione sociale di responsabilita';
- b)l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
- c)l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
- d)l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
- e)tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. (( Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. ))
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva