Art. 261 c.c.i.i.
Liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria Nella procedura di liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva