Art. 269 c.c.i.i. — Domanda del debitore
Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri ((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.)) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Testo vigente dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva